ART. 83 Determinazione del reddito complessivo
[n.d.r. ex art. 52] (1)
1. Il reddito complessivo è determinato apportando
all’utile o alla perdita risultante dal conto economico,
relativo all’esercizio chiuso nel periodo
d’imposta [...] (2), le variazioni in aumento o in diminuzione
conseguenti all’applicazione dei criteri
stabiliti nelle successive disposizioni della presente
sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi
di parziale o totale detassazione del reddito, le
relative perdite fiscali assumono rilevanza nella
stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati
positivi. (3) Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
anche nella formulazione
derivante dalla procedura
prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, (4) e per i
soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo
2435-ter del codice civile che non hanno optato
per la redazione del bilancio in forma ordinaria,
i quali (5) redigono il bilancio in conformità alle
disposizioni del codice civile, (6) valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli
della presente sezione, i criteri di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione in bilancio
previsti dai rispettivi principi contabili (7).
(8) I criteri di imputazione temporale di cui al terzo
periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione
alle poste contabilizzate a seguito del processo
di correzione degli errori contabili. (9) La disposizione
di cui al quarto periodo non si applica ai
componenti negativi di reddito per i quali è scaduto
il termine per la presentazione della dichiarazione
integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e, sussistendo gli altri presupposti,
opera soltanto per i soggetti che sottopongono il
proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei
conti (10). (9)
1 bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle
micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice
civile, che redigono il bilancio in conformità
alle disposizioni del codice civile, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione
del comma 60 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38. (11) (12)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Le parole “aumentato o diminuito dei componenti che per effetto
dei princìpi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio”
sono state soppresse dall’art. 1, comma 58, lett. a), L.
24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285,
in vigore dall’1.1.2008.
In precedenza, le parole “aumentato o diminuito dei componenti che
per effetto dei princìpi contabili internazionali sono imputati direttamente
a patrimonio” erano state inserite dall’art. 11, comma 1, lett.
a), DLgs. 28.2.2005 n. 38, pubblicato in G.U. 21.3.2005 n. 66.
(3) Periodo inserito dall’art. 1, comma 33, lett. f), L. 24.12.2007 n.
244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31.12.2007.
(4) Le parole “anche nella formulazione
derivante dalla procedura
prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38,“ sono state inserite dall’art. 2, comma 27, DL
29.12.2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011
n. 10.
(5) Le parole “diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter
del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in
forma ordinaria, i quali” sono state sostituite alle precedenti “diversi
dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che”
dall’art. 8, comma 1, lett. a), DL 21.6.2022 n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla L. 4.8.2022 n. 122. Per l’applicazione della presente disposizione
si veda il successivo comma 2.
(6) Le parole “e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo
2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità
alle disposizioni del codice civile,“ sono state inserite dall’art. 13-
bis, comma 2, lett. a), n. 1, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma
5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali
e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati
alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali
sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle
operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate
e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio,
si veda il successivo comma 7.
(7) Le parole “dai rispettivi principi contabili “ sono state sostituite alle
precedenti “da detti principi contabili” dall’art. 13-bis, comma 2,
lett. a), n. 1, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione
ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali
rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla
disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio
del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni
che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni,
valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio,
si veda il successivo comma 7.
(8) Periodo così inserito dall’art. 1, comma 58, lett. a), L. 24.12.2007
n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi
d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione
dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base
della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché
coerenti con quelli che sarebbero derivati dall ’applicazione
delle
disposizioni introdotte dal comma 58.
(9) Periodo inserito dall’art. 8, comma 1, lett. b), DL 21.6.2022 n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2022 n. 122. Per l’applicazione
della presente disposizione si vedano i successivi commi 1-bis
e 2.
(10) Le parole “, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto
per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione
legale dei conti” sono state inserite dall’art. 1, comma 273, L.
29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. Ai
sensi del successivo comma 275, la presente disposizione si applica
a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
del DL 73/2022.
(11) Comma inserito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. a), n. 2, DL
30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017
n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia
con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio
a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale
previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del
predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente
ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni
e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo
comma 7.
(12) Le disposizioni di attuazione del presente comma sono contenute
nell’art. 2, DM 3.8.2017, pubblicato in G.U. 11.8.2017 n. 187.
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